IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle universita';
  Vista  la  legge  19  novembre 1990, n. 341, concernente la riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28  ottobre  1991,
concernente  l'approvazione  del  piano di sviluppo delle universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto il decreto ministeriale  del  31  gennaio  1992,  concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto  il decreto ministeriale del 20 gennaio 1992, con il quale e'
stato  approvato  l'ordinamento  didattico  del  corso   di   diploma
universitario per ortottista ed assistente di oftalmologia;
  Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio
della  facolta'  di  medicina  e chirurgia in data 25 marzo 1992, dal
consiglio di amministrazione in data 28  aprile  1992  e  dal  senato
accademico in data 12 maggio 1992;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare
l'art.  2, che autorizza l'Universita' di Genova ad attivare corsi di
diploma   universitario   per   l'anno   accademico    1992-93    per
trasformazione da scuole dirette a fini speciali;
  Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato con i decreti indicati nelle  premesse,  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  Gli  articoli  da  582 a 587, relativi all'ordinamento della scuola
diretta a fini speciali per ortottisti ed assistenti di oftalmologia,
vengono soppressi.